Articolo abrogato dalla L.R. 12/12/2014, n. 26, così recitava:

“Art. 4 (Centrali di committenza) — 1. I piccoli Comuni, di cui all’articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), affidano l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). In luogo degli accordi consortili di cui all’articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 163/2006, i Comuni si avvalgono delle forme collaborative di cui all’articolo 20 della legge regionale 1/2006.”

1.1 La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall’1 luglio 2014.”

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