Comma abrogato dalla L.R. 06/08/2007, n. 19, così recitava:

“1. Alla l.r. 6 giugno 1980, n. 70 "Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica" è apportata la seguente modifica:

a) all'art. 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5 bis. A decorrere dall'attuazione del piano ordinario dell'anno 1998, all'erogazione dei contributi relativi alle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) e b), limitatamente ai soli comuni, provvede il direttore generale competente nei termini indicati dall'art. 17 della l.r. 12 luglio 1974, n. 40, in deroga all'art. 45, comma 2, della l.r. 12 settembre 1983, n. 70 "Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale". Tali enti beneficiari sono tenuti ad osservare oltre a quanto previsto dall'art. 112 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 'Ordinamento finanziario e contabile degli enti localì, anche gli adempimenti del predetto art. 17 della l.r. 40/1974.".”

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