Articoli abrogati dalla L.R. del 30/05/2011 n.9. Gli articoli 9 e 10 così recitavano: “Art. 9. - (Acquedotti e opere di competenza regionale) - 1. Gli acquedotti, le opere e gli impianti idrici trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, che si sviluppano interamente sul territorio regionale, sono affidata in uso all'Autorità d'Ambito ai fini della istituzione dei SII. 2. La Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dal D.Leg.vo 141/1999,può avvalersi dell'Acquedotto pugliese S.p.A. per la definitiva ricognizione delle infrastrutture idriche di cui al comma 1. All'adozione degli atti formali di affidamento in uso provvederà la Giunta regionale.

Art. 10. - (Accordi di programma) - 1. In applicazione dell'articolo 17 della legge n. 36 del 1994, per la definizione di programmi di intervento e per l'attuazione delle opere relative, che richiedano l'azione integrata della Regione Puglia e di altra Regione limitrofa, la Regione Puglia e il Presidente dell'Autorità d'Ambito, d'intesa con la Regione stessa, hanno facoltà di promuovere accordi di programma. Questi sono finalizzati ad assicurare il coordinamento delle azioni, determinare tempi e modalità di attuazione, provvedere al relativo finanziamento e a ogni altro adempimento connesso. 2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente legge valgono, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 27 della legge n. 142 del 1990.”

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