Articolo sostituito dalla L.R. 20/04/2018, n. 15.

I commi 2 e 3 dell’art. 28 della L.R. 15/2018 dispongono:

“2. Alla costituzione della Commissione tecnica regionale sezione ambiente, conforme alle disposizioni dell'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo, provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, continua ad esercitare le funzioni sue proprie la Commissione tecnica regionale sezione ambiente insediata alla data di entrata in vigore della presente legge.”

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