Articolo abrogato dall’art. 19, comma 1, della L.R. 04/04/2019, n. 14, così recitava:

Art. 3 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituita dalla seguente: "Interventi edilizi di ampliamento".

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"1. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti al 31 ottobre 2013 nei limiti del 20 per cento del volume, o della superficie; è comunque consentito un ampliamento fino a 150 metri cubi per gli edifici residenziali unifamiliari da destinarsi a prima casa di abitazione. Resta fermo che sia l'edificio che l'ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea propria.".

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"2. L'ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato in aderenza, utilizzando un corpo edilizio già esistente ovvero con la costruzione di un corpo edilizio separato. Il corpo edilizio separato, esistente o di nuova costruzione, deve trovarsi sullo stesso lotto di pertinenza dell'edificio che genera l'ampliamento o su un lotto confinante; l'ampliamento può essere, altresì, realizzato su un altro lotto, purché lo stesso si trovi a non più di 200 metri, misurabili in linea d'aria, rispetto al lotto di pertinenza dell'edificio che genera l'ampliamento e appartenga, già alla data del 31 ottobre 2013, al medesimo proprietario o al di lui coniuge o figlio.".

4. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: "31 maggio 2011" sono sostituite con le parole: "31 ottobre 2013".

5. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, dopo le parole: "case appartenenti alla schiera" sono aggiunte le parole: ", ad eccezione delle unità di testa che possono avere forma diversa".

6. Il comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è abrogato.

7. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, la parola: "fonti" è sostituita con le parole: "qualsiasi fonte" e le parole: "3 Kw" sono sostituite con le parole: "3 kW".

8. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è aggiunto il seguente:

"5 ter. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 5 per cento per gli edifici residenziali e 10 per cento per gli edifici ad uso diverso, qualora l'intervento preveda la messa in sicurezza sismica dell'intero edificio, purché la stessa non sia già obbligatoria per legge.".”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino