Articolo modificato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 26/11/2004, n. 23 e, successivamente, abrogato dall’art. 2, comma 1, della L.R. 29/11/2022, n. 27.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. 29/11/2022, n. 27, l'elenco regionale dei collaudatori di cui al presente articolo, aggiornato con le iscrizioni pervenute entro il 31 dicembre 2021, può essere utilizzato fino alla data del 31 dicembre 2022.

L’articolo 47 così recitava:

“Art. 47 - Elenco regionale dei collaudatori

1. È istituito presso la Giunta regionale, l'elenco regionale dei collaudatori che si articola nelle seguenti quattro sezioni:

a) sezione dei tecnici;

b) sezione degli amministrativi;

c) sezione dei consulenti;

d) sezione dei docenti universitari.

2. La sezione dei collaudatori tecnici è ripartita in categorie, individuate col provvedimento di cui al comma 8.

3. Nella sezione dei collaudatori tecnici possono essere iscritti:

a) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, con almeno dieci anni di servizio negli uffici tecnici dell'Amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti, in quest'ultimo caso, nel relativo albo professionale;

b) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, liberi professionisti, che siano iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni ed abbiano progettato o diretto lavori per conto di enti pubblici;

c) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, purché il periodo prestato nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altro ente pubblico, aggiunto al periodo svolto nella libera professione, con iscrizione all'albo professionale, avendo progettato o diretto opere pubbliche, non sia inferiore a dieci anni, ivi compreso l'eventuale servizio svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private che operino nel settore dei lavori pubblici.

4. Nella sezione dei collaudatori amministrativi possono essere iscritti laureati in discipline giuridiche ed economiche con almeno dieci anni di servizio nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

5. Nella sezione dei collaudatori consulenti possono essere iscritti:

a) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, con almeno dieci anni di servizio nella amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti, in quest'ultimo caso, nel relativo albo professionale, ove esistente;

b) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno 10 anni, ove esistente;

c) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, purché il periodo prestato nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, aggiunto al periodo svolto nella libera professione, con iscrizione all'albo professionale, ove esistente, non sia inferiore a dieci anni, ivi compreso il servizio svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private che operino nel settore delle opere pubbliche.

6. Nella sezione dei collaudatori docenti universitari possono essere iscritti professori universitari di ruolo nelle materie tecniche e giuridiche attinenti alla materia dei lavori pubblici.

7. Nell'elenco regionale dei collaudatori possono essere inseriti esclusivamente soggetti con comprovata esperienza professionale utile alla collaudazione di lavori pubblici.

8. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua:

a) le categorie nelle quali si ripartisce l'elenco dei collaudatori tecnici, in analogia a quelle previste per le imprese esecutrici di lavori pubblici;

b) i criteri e le modalità per l'iscrizione all'elenco regionale dei collaudatori;

c) i compensi da corrispondere ai singoli collaudatori e alle commissioni di collaudo sulla base delle tariffe professionali stabilite per gli ingegneri ed architetti e in relazione alla funzione svolta;

d) uno schema di disciplinare regolante le modalità di espletamento dell'incarico.

9. È istituita, presso la segreteria regionale competente in materia di lavori pubblici, la Commissione per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori, nominata con provvedimento della Giunta regionale, i cui componenti sono:

a) l'assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, quale Presidente;

b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici, quale vice presidente;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;

d) un rappresentante della Federazione regionale dell'Ordine degli Architetti;

e) un rappresentante della Federazione regionale dell'Ordine degli Ingegneri;

f) un rappresentante dell'Ordine dei Geologi del Veneto;

g) un rappresentante della Federazione regionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;

h) un esperto in materia amministrativa, appartenente all'amministrazione, designato dalla Giunta regionale.

10. Con il provvedimento di cui al comma 9 la Giunta regionale nomina il segretario della Commissione, scelto tra i funzionari amministrativi della struttura competente in materia di lavori pubblici.

11. L'elenco regionale dei collaudatori è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui al comma 9.

12. I soggetti inclusi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'elenco regionale dei collaudatori di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 "Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori" sono iscritti d'ufficio nelle sezioni corrispondenti dell'elenco di cui alla presente legge.”

Dalla redazione