Articolo abrogato dalla L.R. del 27/02/2008 n.1. L'articolo 3 così recitava: "1. La Giunta regionale concede contributi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 per l'adeguamento delle strutture degli impianti sportivi alle necessità poste dalla pratica sportiva delle persone con disabilità.

2. I beneficiari dei contributi sono obbligati, per dieci anni, a mantenere la destinazione degli impianti realizzati, fatta salva l'autorizzazione di mutamento da parte della Giunta regionale quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione stessa."

Dalla redazione