Articolo modificato dall’art. 32, comma 1, della L.R. 23/12/2011, n. 18 e, successivamente, abrogato dall’art. 33, comma 3, della L.R. 19/09/2024, n. 13.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, della L.R. 19/09/2024, n. 13 fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla L.R. 13/2024 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

L’articolo così recitava:

“Art. 22 - (Volontari)

1. La Giunta regionale, promuove la stipula di convenzioni tra l’Agenzia forestale regionale e le associazioni di volontariato, in conformità alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 e tra le Comunità montane e i Comuni, al fine di assicurare l'intervento di squadre volontarie nell'ambito delle attività previste dal Piano di cui all'art. 20.”

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