Articolo modificato dall'art. 5, commi 1, 2 e 3, della L.R. 15/04/2009, n. 9; dall’art. 6, commi 1, 2 e 3, della L.R. 28/12/2017, n. 20 e, successivamente, abrogato dall’art. 33, comma 3, della L.R. 19/09/2024, n. 13.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, della L.R. 19/09/2024, n. 13 fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla L.R. 13/2024 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

L’articolo così recitava:

“Art. 19 - (Sala operativa unificata permanente)

1. È istituita la Sala operativa unificata permanente (SOUP) di cui all'art. 17 con il compito di assicurare il coordinamento, anche per via telematica, delle strutture regionali con quelle statali nell'ambito delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previste dal Piano regionale di cui all'art. 20.

2. Spetta in particolare alla SOUP:

a) coordinare le attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi richiedendo l'intervento di uomini, attrezzature e mezzi appartenenti ai soggetti istituzionali coinvolti ed indicati dal Piano regionale di cui all'art. 20;

b) chiedere al Centro operativo aereo unificato (COAU) l'intervento della flotta aerea antincendio dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353;

c) rilevare ed elaborare i dati relativi agli incendi boschivi:

c-bis) dare immediata comunicazione al Sindaco del Comune interessato da incendio boschivo, qualora l’incendio in atto non possa essere posto sotto controllo con le forze di primo intervento;

c-ter) dare immediata comunicazione al Sindaco, al Prefetto e alla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile per gli adempimenti di competenza, qualora l’incendio boschivo può interessare aree o fasce nelle quali l’interconnessione tra strutture antropiche ed aree rurali è molto stretta tale che il sistema urbano può venire rapidamente in contatto con la propagazione di un incendio che interessa vegetazione combustibile.

3. Il coordinamento delle operazioni a terra è svolto, nell'ambito della SOUP, dalla Regione o da altro soggetto da essa delegato.

3-bis. Nel caso di incendi in situazioni tipiche di interfaccia, ovvero in aree in cui esiste una stretta interconnessione tra strutture antropizzate e soprassuolo arboreo forestale e pertanto sono prevalenti la salvaguardia di vite umane e di infrastrutture civili, la direzione delle operazioni di spegnimento è effettuata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

3-ter. Abrogato

4. L'organizzazione e le modalità di funzionamento della SOUP sono stabilite in apposito protocollo di intesa concordato e sottoscritto fra la Regione dell'Umbria - Servizi regionali competenti in materia di incendi boschi e di protezione civile, il Comando Regione Carabinieri Forestale Umbria e l'Ispettorato regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”

Dalla redazione