Articolo abrogato dall’art. 33, comma 3, della L.R. 19/09/2024, n. 13.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, della L.R. 19/09/2024, n. 13 fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla L.R. 13/2024 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

L’articolo così recitava:

“Art. 21 - (Campagna annuale antincendio)

1. Il Dirigente del Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, sulla base dell'andamento climatico stagionale, determina con proprio atto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, le date di apertura e di chiusura della campagna annuale antincendio, nonché l'inizio e il termine del periodo di grave pericolosità, al fine della predisposizione delle misure di prevenzione previste dal piano di cui all'art. 20 e della osservanza delle prescrizioni e dei divieti di cui al comma 3 dell'art. 24.”

Dalla redazione