Articolo abrogato dalla L.R. del 03/08/2010 n. 19. L’articolo 16 così recitava: “Art. 16 - (Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11) - 1. All’articolo 4 della legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Istituzione delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (A.T.E.R.)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera f) del comma 1 è inserita la seguente:

“f bis) alla realizzazione, acquisto e recupero, con risorse proprie, di unità immobiliari ad uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone calmierato, allo scopo di soddisfare le esigenze abitative manifestate da particolari categorie sociali, nonché di unità immobiliari ad uso non residenziale, destinate alla locazione per finalità pubbliche;”;

b) la lettera i) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“i) alla realizzazione degli interventi, all’espletamento dei compiti e delle funzioni loro affidati dalla Regione e dagli enti locali territoriali, ivi comprese le attività finalizzate a promuovere ed incentivare la locazione, nonché le eventuali specifiche attività inerenti il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica.”

Dalla redazione