N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 33, comma 6, della L.R. 19/09/2024, n. 13.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, della L.R. 19/09/2024, n. 13 fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla L.R. 13/2024 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

L’articolo così recitava:

“Art. 6 - (Modificazioni all’articolo 19 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

1. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 28/2001, le parole: “dal centro operativo antincendi boschivi del Corpo forestale dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione o da altro soggetto da essa delegato”.

2. Il comma 3-ter dell’articolo 19 della l.r. 28/2001, è abrogato.

3. Al comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 28/2001, le parole: “Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana e Servizio protezione civile e prevenzione dai rischi” sono sostituite dalle seguenti: “Servizi regionali competenti in materia di incendi boschi e di protezione civile” e le parole: “Coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “Comando Regione Carabinieri Forestale “Umbria””.”

Dalla redazione

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