N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 33, comma 6, della L.R. 19/09/2024, n. 13.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, della L.R. 19/09/2024, n. 13 fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla L.R. 13/2024 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

L’articolo così recitava:

“Art. 5 - (Modificazione all’articolo 18 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), è sostituito dal seguente:

“1. Il Comitato regionale consultivo in materia di incendi boschivi ha sede presso la Giunta regionale ed è composto da:

a) due rappresentanti del Servizio regionale in materia di incendi boschivi, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del Servizio regionale competente in materia di Protezione civile;

c) un rappresentante dell’ANCI;

d) un rappresentante dell’Agenzia forestale regionale;

e) un rappresentante del Comando Regione Carabinieri Forestale “Umbria”;

f) un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

g) un rappresentante della Prefettura di Perugia;

h) un rappresentante della Prefettura di Terni;

i) un rappresentante degli enti gestori delle aree naturali protette;

j) un rappresentante della Provincia di Perugia;

k) un rappresentante della Provincia di Terni.”.”

Dalla redazione