Articolo aggiunto dall’art. 58, comma 1, della L.P. 12/09/2008, n. 16; modificato dall'art. 35, comma 2, della L.P. 28/03/2009, n. 2 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 11-bis - Aiuti alle piccole imprese di autotrasporto per la cessazione dell'attività

1. Per razionalizzare l'offerta di autotrasporto e favorire la ricollocazione professionale dei titolari delle piccole imprese di autotrasporto la Provincia può concedere specifici aiuti, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), alle imprese di autotrasporto con meno di nove dipendenti che cessano l'attività, direttamente o indirettamente, e che hanno i seguenti requisiti:

a) iscrizione all'albo degli autotrasportatori della provincia di Trento;

b) possesso di almeno un autoveicolo di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e i limiti per la concessione degli aiuti previsti dal comma 1, nel limite massimo di 40.000 euro per ogni impresa. La Provincia informa i titolari delle imprese di cui al comma 1 del carattere di de minimis dell'aiuto facendo riferimento al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006, o alla normativa comunitaria successivamente intervenuta in materia.

2-bis. Per le finalità indicate dal comma 1 la Provincia sostiene l'aggregazione aziendale nell'autotrasporto attraverso la concessione di contributi riferiti al capitale sociale sottoscritto da imprese o imprenditori che cessano la loro attività per costituire società in cui confluisce il patrimonio aziendale cessato, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) costituzione di una nuova società che svolga l'attività di autotrasporto e sia regolarmente iscritta all'albo degli autotrasportatori della provincia di Trento;

b) costituzione della nuova società da parte di almeno due imprese che conferiscano il proprio patrimonio aziendale cessando l'attività diretta, anche per effetto di operazioni di fusione.

2-ter. La Giunta provinciale individua i criteri per la concessione alla nuova società del contributo previsto dal comma 2-bis, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), fino a un massimo del 50 per cento del capitale sociale sottoscritto dalle imprese conferite nella nuova società.

3. La Provincia, con apposita convenzione, può affidare la concessione degli aiuti previsti dai commi 1 e 2-bis ai consorzi di garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento."

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