Articolo abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 7. - Opposizione

1. Contro la deliberazione della Giunta provinciale concernente la valutazione dell'impatto ambientale è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta stessa da parte di chi vi abbia interesse, entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

2. Sul ricorso si pronuncia la Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per l'ambiente. Il Comitato è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta; entro i successivi trenta giorni è tenuta a pronunciarsi con decisione motivata la Giunta provinciale.

3. Per quanto non previsto dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199."

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino