Articolo inserito dall'art. 4, della L.P. 09/03/2010, n. 5 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 12-quater - Valutazione dell’impatto energetico e sul clima

1. Per valutare preventivamente e ridurre l’impatto delle grandi opere, pubbliche e private, anche dal punto di vista del loro contributo alla diffusione dell’anidride carbonica e degli altri gas climalteranti e del loro contributo al consumo complessivo di energia, è istituita la valutazione dell’impatto energetico e sul clima, nell’ambito della valutazione di impatto ambientale e della valutazione ambientale strategica.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti le modalità, i tempi e i criteri per lo svolgimento della valutazione dell’impatto energetico e sul clima."

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