N16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 1, della L.P. 03/04/2009, n. 4 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 9-ter - Efficacia della valutazione dell’impatto ambientale delle discariche

1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 9, la valutazione positiva dell’impatto ambientale relativa ai progetti esecutivi o ai progetti di massima concernenti l’esercizio delle discariche di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ha efficacia fino alla data di completamento delle attività autorizzate, in relazione alle caratteristiche del progetto.

2. Il proponente del progetto concernente l’attività indicata al comma 1 presenta all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente specifici rapporti sullo stato di avanzamento delle attività autorizzate con i contenuti e secondo la periodicità stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale che approva la valutazione dell’impatto ambientale.

3. La Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per l’ambiente, può disporre, in esito all’esame del rapporto di cui al comma 2 e alle correlate verifiche istruttorie dell’agenzia, prescrizioni e modifiche al progetto autorizzato, cui è subordinata l’ulteriore prosecuzione dell’attività.”

Dalla redazione