Articolo abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 23. - Competenze del Servizio protezione ambiente

1. Nell'allegato C della L.P. 29 aprile 1983, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, la scheda n. 28 - Servizio protezione ambiente - è sostituita dalla seguente nuova scheda di attribuzioni:

«28 - Servizio protezione ambiente

Il Servizio provvede alla trattazione degli affari concernenti la tutela dell'aria e delle acque dagli inquinamenti nonché lo smaltimento dei rifiuti e la corrispondente protezione dell'ambiente, in esecuzione delle leggi provinciali che disciplinano tali materie e nel rispetto delle attribuzioni spettanti specificamente ad altri servizi o commissioni istituite presso il Servizio medesimo.

In particolare il Servizio provvede, ove ne sussistano i presupposti ai sensi delle predette leggi provinciali, al rilascio dei provvedimenti permissivi, all'espressione di pareri ed all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo.

Provvede agli adempimenti istruttori e tecnico-amministrativi preordinati sia all'emanazione degli atti di competenza sia all'elaborazione di piani generali di risanamento delle acque e dell'aria e di smaltimento rifiuti.

Il Servizio inoltre promuove e coordina le attività di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle norme contro l'inquinamento idrico e atmosferico e di quelle concernenti lo smaltimento dei rifiuti e ne cura il relativo contenzioso in conformità alla disciplina in materia. Cura la predisposizione e l'aggiornamento del catasto previsto dalle leggi provinciali vigenti in funzione della raccolta ed elaborazione dei dati concernenti la tutela dell'aria e delle acque dagli inquinamenti, nonché lo smaltimento dei rifiuti.

Il Servizio inoltre, in funzione delle commissioni o comitati presso di esso istituiti e delle materie ad essi attribuite, provvede all'istruttoria dei relativi provvedimenti curandone anche il necessario funzionamento».

2. In relazione alle nuove funzioni previste dalla presente legge, alla tabella della dotazione organica costituente l'allegato C) alla L.P. 3 settembre 1984, n. 8, come da ultimo modificata con l'articolo 35 della legge provinciale recante «Modificazioni alle leggi provinciali concernenti l'ordinamento della scuola dell'infanzia, i servizi e il personale, gli asili nido e gli interventi in materia di edilizia scolastica nella Provincia di Trento», i posti d'organico dell'ottavo, settimo, sesto e quarto livello funzionale-retributivo, come ridistribuiti in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 17 della L.P. 4 gennaio 1988, n. 2, sono aumentati rispettivamente, di due, otto, tre e quattro unità. Il totale dei posti d'organico dei livelli funzionali retributivi ed il totale complessivo dei posti sono aumentati, rispettivamente, da 3.467 a 3.484 e da 3.589 a 3.606.

3. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nell'ambito del servizio protezione ambiente è costituito, anche in aggiunta al numero stabilito dall'articolo 8 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12, e secondo le modalità indicate nello stesso articolo, l'ufficio per la valutazione dell'impatto ambientale."

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