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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 10. - Rapporti con altri provvedimenti
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la valutazione positiva dell'impatto ambientale su progetti esecutivi sostituisce e comprende i provvedimenti permissivi ed i pareri di competenza della provincia, dei comuni e dei Comprensori, cui la realizzazione del progetto sia subordinata dalle leggi concernenti le seguenti materie:
a) piano urbanistico provinciale e relative norme di attuazione;
b) tutela del paesaggio e dei valori paesistici ed ambientali;
c) vincolo idrogeologico;
d) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
e) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
f) impianti di trasporto a fune e piste da sci;
g) miniere, cave, torbiere, acque minerali e termali;
h) acque pubbliche ed opere idrauliche di competenza della Provincia, escluse le utilizzazioni e le derivazioni di acque pubbliche;
i) tutela ed attraversamenti di strade provinciali e comunali;
l) organi consultivi competenti ad esprimere parere su opere inerenti a materie di competenza provinciale;
l-bis) Si considerano ricompresi nella valutazione di impatto ambientale anche i visti di corrispondenza sui progetti esecutivi previsti dalla normativa in materia di esercizi alberghieri ed esercizi ricettivi turistici all'aperto.
2. Ove la valutazione dell'impatto ambientale si riferisca a progetti di massima, la medesima non esclude né sostituisce o condiziona ogni altro provvedimento permissivo cui la realizzazione del progetto sia subordinata ai sensi delle leggi vigenti.
3. I provvedimenti permissivi che non siano assorbiti nella valutazione dell'impatto ambientale non possono essere rilasciati se non sia prima intervenuta la valutazione positiva. Per il rilascio dei provvedimenti medesimi continua ad applicarsi la legislazione in vigore, indipendentemente dalla valutazione dell'impatto ambientale.
4. Le funzioni previste dalle leggi concernenti le materie di cui al comma 1 continuano ad essere esercitate dalle strutture provinciali - servizi, uffici, commissioni, comitati -, dai Comuni e dai Comprensori secondo la legislazione vigente. Le relative determinazioni sono espresse in forma di parere sul progetto e sono rese, in deroga ai termini previsti dalle leggi vigenti, entro sessanta giorni dalla richiesta del dirigente del Servizio protezione ambiente effettuata nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 5, commi 1 e 3. Qualora le predette leggi prevedano che la determinazione sia espressa dalla Giunta provinciale, si prescinde dalla deliberazione della medesima; in tale ultimo caso sarà comunque trasmesso al servizio protezione ambiente il parere della struttura provinciale competente alla trattazione dell'affare.
5. In deroga al termine stabilito dal precedente comma 4, le determinazioni finali previste dalla normativa concernente gli impianti di trasporto a fune e piste da sci sono rese entro duecento giorni dalla richiesta del dirigente del Servizio protezione ambiente.
6. Contro i pareri formulati ai sensi dei commi 1 e 4 non sono ammessi i ricorsi amministrativi eventualmente previsti dalle leggi provinciali.
7. I provvedimenti prescrittivi con i quali viene ordinata l'esecuzione di interventi di adeguamento o di ripristino, consistenti in opere che nel complesso superano le soglie-limite di cui alla tabella allegata, sono emanati dall'autorità competente su parere conforme del Comitato provinciale per l'ambiente o dei sottocomitati.
8. La disposizione di cui al comma 7 non si applica nei casi di somma urgenza ovvero quando si tratti di interventi per l'adeguamento ad un progetto già sottoposto a valutazione positiva dell'impatto ambientale nonché per i provvedimenti di competenza dello Stato.
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