Articolo modificato dall'art. 22 della L.P. 27/08/1993, n. 21; sostituito dall'art. 38, comma 2, della L.P. 27/08/1999, n. 3; dall'art. 51, comma 4, della L.P. 29/12/2006, n. 11 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 22. - Regolamento

1. Le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge saranno emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con apposito regolamento ai sensi degli articoli 53 e 54 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige da approvarsi sentita la competente Commissione consiliare.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato provinciale per l'ambiente verifica la compatibilità delle soglie-limite previste dalla tabella allegata e determina eventuali nuove soglie e/o criteri, in relazione all'esigenza di individuare parametri più rappresentativi in riferimento alle condizioni territoriali nonché alle caratteristiche ambientali della Provincia di Trento. Tali verifiche sono inoltre attuate in connessione con l'emanazione della normativa statale in materia di valutazione dell'impatto ambientale. Sulla base delle proposte avanzate del Comitato, la Giunta provinciale provvede, sentita la competente Commissione consiliare legislativa, ad emanare apposite norme regolamentari ai fini della modifica e adeguamento delle soglie-limite previste dalla tabella allegata alla presente legge.

2-bis. La Giunta provinciale provvede, con propria deliberazione, a conformare il regolamento di cui ai commi 1 e 2 alle soglie dimensionali dei progetti da sottoporre a valutazione dell'impatto ambientale o a procedura di verifica secondo quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). La predetta deliberazione stabilisce inoltre le occorrenti disposizioni transitorie ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Le disposizioni del titolo I della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento esecutivo di cui al comma 1 ai progetti per i quali, alla medesima data, sia già stata rilasciata la concessione edilizia o l'autorizzazione alla lottizzazione si considerano opere o impianti esistenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1."

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