N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 27, comma 5, della L.P. 05/08/2024, n. 9, così recitava:

"Art. 37 - Interpretazione autentica dell'articolo 37-ter della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), relativo al codice identificativo turistico provinciale (CIPAT)

1. L'articolo 37-ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 si interpreta nel senso che se l'immobile utilizzato ai fini dell'articolo 37-bis della medesima legge provinciale rientra nel regime di comunione legale fra coniugi disciplinato dagli articoli da 177 a 197 del codice civile, il codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) si intende rilasciato a uno dei coniugi a favore della comunione legale, mentre, se rientra nel regime di comunione disciplinato dagli articoli da 1100 a 1139 e seguenti del codice civile, il codice si intende rilasciato esclusivamente al soggetto richiedente."

Dalla redazione