Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 24 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999

1. Nel comma 2-ter dell'articolo 12 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 dopo le parole: "nell'ambito di questa legge." sono inserite le seguenti: "Per tali iniziative possono essere considerate anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda alla Provincia e comunque successivamente alla presentazione della domanda alla Commissione europea o allo Stato."

2. Nel comma 3-ter dell'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, le parole: "i contributi non ancora liquidati continuano a essere corrisposti al beneficiario" sono sostituite dalle seguenti: "i contributi non ancora liquidati sono corrisposti al beneficiario"."

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