Articolo abrogato dall'art. 119, comma 1, della L.P. 07/08/2006, n. 5 e, successivamente, dall’art. 34, comma 1, della L.P. 29/12/2017, n. 17, così recitava:

"Art. 13 - Interventi per l'edilizia scolastica

1. Gli interventi previsti alla lettera B) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, alla cui realizzazione provvedono i comuni e loro consorzi, sono ricompresi nel piano di cui all'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 e sono ammessi ai benefici del fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, secondo la disciplina prevista dall'articolo 12 della medesima legge.

2. Al fine di garantire il coordinamento con il piano di istituzione delle scuole di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, nonché con gli strumenti di programmazione in materia di edilizia scolastica previsti dalla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, gli interventi da ammettere nel piano di cui al comma 1 sono individuati d'intesa con il servizio competente in materia di istruzione.

3. Agli interventi previsti al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dagli interventi da realizzare nel 1991 non ricompresi nei programmi e nei piani previsti dalla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 ed approvati entro il 1990.

5. Le disposizioni previste dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 e dell'articolo 11 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 cessano di essere applicate nei confronti dei comuni e loro consorzi con la decorrenza prevista al comma 4.

6. Per l'anno 1991 la Giunta provinciale provvede all'integrazione del piano pluriennale di cui al comma 1 sulla base delle domande presentate ai sensi della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29."

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