N78 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 2, comma 4, del D. Pres. P. 20/10/2023, n. 26-102/Leg., così recitava:

"Art. 17 - Aperture di credito

1. Per l'effettuazione di spese previste nel bilancio dell'agenzia possono essere autorizzate aperture di credito a termine dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, a favore di funzionari delegati individuati dal presidente del consiglio di amministrazione tra il personale assegnato all'agenzia, da utilizzare sulla base delle indicazioni, dei criteri e delle autorizzazioni stabiliti dal consiglio di amministrazione.

2. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati sono sottoposti all'esame ed al riscontro del consiglio di amministrazione.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni recate dagli articoli 62, 63 e 64 della stessa legge provinciale n. 7, e le norme ivi richiamate intendendosi sostituito il presidente del consigli di amministrazione al Presidente della Giunta provinciale ed il consiglio di amministrazione alla Giunta provinciale."

Dalla redazione