N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19.

Per le disposizioni transitorie inerenti all’abrogazione si veda l’art. 33, comma 4, della L.P. 17/09/2013, n. 19.

L’articolo così recitava:

"Art. 14 (Modificazioni dell’articolo 9-bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale)) — 1. Alla fine della rubrica dell’articolo 9-bis della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale sono inserite le parole: “e delle miniere”.

2. Nel comma 1 dell’articolo 9-bis della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale dopo le parole: “concernenti la coltivazione” sono inserite le seguenti: “delle miniere e”.

3. Nella lettera c) del comma 4 dell’articolo 9-bis della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale le parole: “della legge provinciale n. 6 del 1980” sono sostituite dalle seguenti: “delle norme di settore”."

Dalla redazione