N16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 15 - Inserimento dell’articolo 22-bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 22 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

“Art. 22-bis - Qualità della presenza dei lavoratori e delle lavoratrici nel mondo dell’economia

1. La Provincia promuove la sottoscrizione di protocolli e intese tra le parti sociali finalizzati al riconoscimento del principio della responsabilità sociale d’impresa, alla partecipazione dei lavoratori alle scelte organizzative aziendali, all’affermazione del principio di uguaglianza di genere nelle imprese e di flessibile organizzazione dell’attività produttiva in relazione alle esigenze di conciliazione della vita familiare e professionale. La Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall’articolo 35 individua le modalità per agevolare le imprese che uniformino la loro attività a questi principi.”"

Dalla redazione