Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 4 - Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: “Nel caso di trasferimento di impresa conseguente a piani di riassetto urbanistico o a provvedimenti di valorizzazione ambientale sono inoltre ammissibili le spese funzionali alla rilocalizzazione.” sono soppresse."

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