Articolo sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 11/06/2019, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9, con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 11 - Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici

1. Oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti."

Dalla redazione