N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, L.P. 23/10/2014, n. 11, così recitava:

“Art. 7 (Modifica dell'articolo 22 del D.P.P. 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.) — 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 del D.P.P. 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. è sostituita dalla seguente:

"d) il marchio di qualità e i marchi di prodotto turistico riconosciuti rispettivamente ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge provinciale;".”

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