Articolo sostituito dall’art. 7, comma 1, della L.P. 31/07/1987, n. 17 e, successivamente, abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 13. - Ristrutturazione

1. Sono progetti di ristrutturazione quelli diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico degli impianti, nel rispetto delle necessità ecologiche. Parimenti sono considerati progetti di ristrutturazione, il trasferimento dell'azienda, ove richiesto da vincoli urbanistici e/o necessità funzionali dell'azienda, nonché l'ampliamento dell'azienda il quale entro 2 anni dalla domanda comporti l'incremento del 20% dell'occupazione aziendale con un minimo di 15 addetti.

2. I progetti di ristrutturazione delle piccole e medie imprese di cui al precedente art. 8 devono prevedere il rinnovo di almeno il 50% dei macchinari legati esclusivamente al processo produttivo. Il limite del 50% non si applica agli ampliamenti e ai trasferimenti ove richiesti da vincoli urbanistici di cui al comma precedente.

3. La percentuale del 50% sarà calcolata sulla base del valore di ricostituzione del macchinario esistente.”

Dalla redazione