Articolo abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 2. - Direttive

1. In osservanza dei principi che ispirano la politica economica della CEE e del programma di sviluppo provinciale, sono stabilite le seguenti direttive per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge:

a) favorire gli interventi atti a migliorare la qualità dei posti di lavoro e dotare le aziende delle necessarie strutture a carattere sociale, nonché promuovere le iniziative volte ad alleviare i problemi indotti dal pendolarismo;

b) favorire e sviluppare il riciclaggio, il recupero o il riutilizzo dei prodotti e materiali;

c) favorire ed incentivare il contenimento dei consumi energetici e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili;

d) provvedere ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1977, n. 235, alla più razionale utilizzazione delle risorse locali attribuite alla Provincia e agli enti locali, agevolando la copertura del fabbisogno territoriale di energia elettrica con derivazioni a scopo idroelettrico e impianti di pompaggio compatibili con la "Kulturlandsschaft" sudtirolese, in base al piano di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'art. 14 e limitatamente alle grandi derivazioni all'intesa di cui all'art. 13 dello Statuto. Il tutto nella misura in cui i costi di approvvigionamento e di ammortamento degli investimenti necessari non sono coperti dalle tariffe di utenza comunque strutturale e denominate. La materia di cui alla presente lett. d) sarà disciplinata con apposita legge provinciale;

e) favorire lo sfruttamento e la valorizzazione delle risorse minerarie locali in particolare del marmo, del porfido e delle acque termo-minerali;

f) promuovere una maggiore redditività delle imprese per favorire l'autofinanziamento;

g) accrescere la capacità di assorbimento di personale altamente qualificato;

h) contribuire alla formazione e alla qualificazione del "management" industriale;

i) promuovere la diffusione e commercializzazione della produzione locale;

l) eventuali interventi per aziende o settori industriali in crisi devono essere limitati a casi in cui siano obiettivamente definiti i particolari finanziari, organizzativi, occupazionali, commerciali e tecnologici della ristrutturazione o riconversione e accertato che il rispettivo intervento sia risolutivo, definitivo e unico ed atto a riportare l'impresa in regime di redditività.”

Dalla redazione