Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 2. - Direttive
1. In osservanza dei principi che ispirano la politica economica della CEE e del programma di sviluppo provinciale, sono stabilite le seguenti direttive per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge:
a) favorire gli interventi atti a migliorare la qualità dei posti di lavoro e dotare le aziende delle necessarie strutture a carattere sociale, nonché promuovere le iniziative volte ad alleviare i problemi indotti dal pendolarismo;
b) favorire e sviluppare il riciclaggio, il recupero o il riutilizzo dei prodotti e materiali;
c) favorire ed incentivare il contenimento dei consumi energetici e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili;
d) provvedere ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1977, n. 235, alla più razionale utilizzazione delle risorse locali attribuite alla Provincia e agli enti locali, agevolando la copertura del fabbisogno territoriale di energia elettrica con derivazioni a scopo idroelettrico e impianti di pompaggio compatibili con la "Kulturlandsschaft" sudtirolese, in base al piano di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'art. 14 e limitatamente alle grandi derivazioni all'intesa di cui all'art. 13 dello Statuto. Il tutto nella misura in cui i costi di approvvigionamento e di ammortamento degli investimenti necessari non sono coperti dalle tariffe di utenza comunque strutturale e denominate. La materia di cui alla presente lett. d) sarà disciplinata con apposita legge provinciale;
e) favorire lo sfruttamento e la valorizzazione delle risorse minerarie locali in particolare del marmo, del porfido e delle acque termo-minerali;
f) promuovere una maggiore redditività delle imprese per favorire l'autofinanziamento;
g) accrescere la capacità di assorbimento di personale altamente qualificato;
h) contribuire alla formazione e alla qualificazione del "management" industriale;
i) promuovere la diffusione e commercializzazione della produzione locale;
l) eventuali interventi per aziende o settori industriali in crisi devono essere limitati a casi in cui siano obiettivamente definiti i particolari finanziari, organizzativi, occupazionali, commerciali e tecnologici della ristrutturazione o riconversione e accertato che il rispettivo intervento sia risolutivo, definitivo e unico ed atto a riportare l'impresa in regime di redditività.”
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