N58 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 31.

1. Alle imprese che si ristrutturano o si riconvertono mantenendo i precedenti livelli di manodopera femminile può essere concesso un contributo corrispondente agli oneri relativi ai versamenti per la cassa assegni familiari in misura non inferiore al 60% dell'ammontare degli stessi. Il contributo non può protrarsi oltre i 2 anni.”

Dalla redazione