Articolo sostituito dall’art. 12, comma 1, della L.P. 31/07/1987, n. 17 e, successivamente, abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 30. - Politica del lavoro

1. Alle imprese che attuino programmi di ristrutturazione e riconversione e che mantengano i livelli occupazionali entro i limiti di una ragionevole variazione, la provincia può rifondere le spese per la riqualificazione del personale, nonché il 50% del salario netto del personale da riqualificare per un periodo massimo di 6 mesi a condizione che i programmi dei corsi vengano preventivamente sottoposti all'approvazione da parte dell'assessore provinciale competente.”

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