Articolo abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 26.

1. Per quanto concerne la domanda, la concessione e l'erogazione del mutuo di riconversione si applicano le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 della presente legge.”

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