N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 10/08/1995, n. 17, così recitava:

"Art. 5. - Comitato per il coordinamento della politica industriale

1. È istituito in seno alla giunta provinciale il Comitato per il coordinamento della politica industriale. Del Comitato fanno parte: l'Assessore all'industria, con funzione di presidente, l'Assessore alla programmazione economica, l'Assessore all'artigianato, l'Assessore ai lavori pubblici e l'Assessore alla tutela dell'ambiente.

2. Il Comitato provvede a:

a) accertare, sentita la commissione paritetica di cui all'art. 35, settimo comma, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, periodicamente almeno una volta all'anno la condizione dell'industria e dell'occupazione industriale in provincia, anche sotto l'aspetto territoriale, nonché lo stato di attuazione e le disponibilità finanziarie della presente legge;

b) indicare il fabbisogno di finanziamenti con relative scadenze e gli impegni anche pluriennali da assumere al fine di garantire l'operatività della legge provinciale organica per l'incremento delle attività industriali;

c) formulare alla giunta provinciale proposte per i criteri di cui all'art. 4, che compongono un programma di politica industriale concretizzante le direttive di cui all'art. 2 e il programma provinciale di sviluppo in una visione d'insieme dei settori industria e artigianato coordinati con gli altri settori economici della provincia. Tale programmazione deve essere sottoposta preventivamente al CESP."

Dalla redazione