Articolo modificato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 14/12/1999, n. 10 e, successivamente, abrogato dall'art. 22, comma 1, della L.P. 12/12/2011, n. 14, così recitava:

"Art. 11

1. Qualora i compartecipi alla comunione, malgrado diffida da parte della Giunta provinciale, omettano di provvedere o non pervengano alla formazione dello statuto entro il termine fissato nella diffida, la Giunta provinciale nomina un commissario alla comunione col compito di compilare lo statuto.

2. Nel caso di cui all'art. 10 lo statuto compilato dal commissario sarà approvato dalla Giunta provinciale.

3. Qualora i partecipanti all'associazione agraria non siano ancora stati determinati e l'associazione stessa non provveda all'amministrazione dei propri beni, questi vengono amministrati dalla Giunta comunale."

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