Articolo sostituito dall'art. 30, comma 1, della L.P. 12/10/2007, n. 9; modificato dall'art. 9, commi 1-2, della L.P. 22/01/2010, n. 2 e, successivamente, abrogato dall'art. 22, comma 1, della L.P. 12/12/2011, n. 14, così recitava:

"Art. 9

1. Lo statuto di cui all’articolo 8 deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei partecipanti, calcolata secondo le quote da ciascuno possedute, ed è soggetto all’approvazione dell’assessore provinciale competente in materia, al quale deve essere trasmesso entro 30 giorni dalla sua approvazione da parte dell’assemblea dell’associazione agraria.

2. Lo statuto deve essere trasmesso ai fini del controllo sia della sua legittimità che nel merito all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Agricoltura. L’assessore provinciale competente in materia emana il relativo decreto di approvazione e può modificare lo statuto al fine di garantire l’efficienza dell’organizzazione delle singole comunioni. Tale procedura trova applicazione anche in caso di modifica dello statuto di una comunione."

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