Articolo abrogato dall’art. 4, comma 1, della L.R. 05/02/2024, n. 3, così recitava:

“Art. 17 - Attivazione di un programma regionale di acquisto crediti e attivazione di garanzie

1. La Regione riconosce la valenza strategica delle agevolazioni fiscali avviate a livello nazionale con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), e successive modifiche ed integrazioni, e ne promuove le importanti ricadute economiche, ambientali e di riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio pubblico e privato.

2. Per favorire la maggior efficacia delle detrazioni e l'efficienza della circolazione dei crediti maturati in Sardegna la Regione, nel rispetto delle regole sulla concorrenza, promuove:

a) l'attivazione di un programma di acquisto di crediti da portare direttamente a compensazione;

b) l'attivazione di un programma di garanzie e controgaranzie che favorisca la negoziazione dei crediti tra soggetti privati nei limiti consentiti dalle norme e dalle circolari dell'Agenzia delle entrate.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua e regolamenta i criteri e le modalità per l'attuazione.”

Dalla redazione