N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 242, comma 28, della L.R. 31/12/2024, n. 42, così recitava:

"Art. 25 - Norme in materia di controlli

1. La Regione Puglia esercita le azioni di coordinamento, programmazione e controllo delle società controllate di cui al comma 1 dell'articolo 2359 del Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 26, delle agenzie, aziende sanitarie, autorità regionali, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica dei quali la Regione detiene il controllo.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale:

a. esercita il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative;

b. stabilisce i criteri per la definizione delle “operazioni rilevanti” ai fini delle comunicazioni di cui alla lettera a) del comma 4, stabilendo anche tempi e modalità delle stesse;

c. effettua il monitoraggio sui procedimenti deliberativi di maggior rilievo che interessano:

1. gli organi statutari amministrativi e di controllo;

2. la gestione del sistema di deleghe e procure;

d. definisce i requisiti di onorabilità e professionalità per gli organi di amministrazione, direzione e controllo;

e. stabilisce il limite della remunerazione degli organi di amministrazione, direzione e controllo;

f. approva i bilanci previsionali entro trenta giorni dalla data della comunicazione da parte del servizio regionale competente;

g. adotta sistemi di coordinamento dei processi di budgeting ed effettua il monitoraggio almeno semestrale della situazione finanziaria ed economica.

3. Per le ulteriori attività di controllo sulle società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, la Regione Puglia:

a. effettua il monitoraggio delle attività connesse alla vigilanza dei modelli di gestione, organizzazione e controllo adottati dalle società controllate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300, concernente la ratifica ed esecuzione di atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea);

b. verifica la conformità dell'operatività delle società controllate con la normativa di riferimento.

4. Le attività di cui al presente articolo sono esercitate per il tramite del competente Servizio regionale, che nello specifico provvede a:

a. ricevere l'informativa sulle operazioni rilevanti di cui al comma 2, lettera b), ivi inclusi la gestione del sistema di deleghe e procure e i contenziosi di particolare rilievo;

b. ricevere l'eventuale informativa fornita dagli organi di controllo interni ed esterni in merito a rilievi di particolare criticità connessi all'esercizio delle attività di controllo;

c. vigilare sulle attività di verifica in materia di requisiti di onorabilità e professionalità per gli organi di amministrazione, direzione e controllo;

d. vigilare sul rispetto dei limiti in materia di remunerazioni degli organi di amministrazione, direzione e controllo;

e. ricevere e valutare i piani industriali triennali e i bilanci previsionali annuali (economico, patrimoniale e finanziario) entro il 31 ottobre di ciascun anno e, comunque, entro il tempo utile per l'approvazione del bilancio regionale;

f. riferire alla Giunta regionale, con cadenza almeno semestrale e, comunque, ogni volta che le circostanze lo richiedano, in ordine alle operazioni ed alle informative di cui al presente comma.

5. Limitatamente alle società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, il competente Servizio regionale si coordina con gli organismi di vigilanza previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 per le attività connesse alla vigilanza dei modelli di gestione, organizzazione e controllo adottati dalle società controllate ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 231/2001.

6. Gli organismi di revisione e certificazione contabile, operanti nella vigilanza sui soggetti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di trasmettere alla Giunta regionale e alla Presidenza del Consiglio regionale, nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di adozione, i propri verbali, pareri e conclusioni, comunque denominati, che contengano rilievi sulla gestione contabile o formulino osservazioni sulla regolarità dell'attività con riferimento a norme di legge e principi di buona amministrazione.

7. L'obbligo di trasmissione di verbali, pareri e conclusioni, comunque denominati, previsto dal comma 6 è esteso agli atti assunti nel semestre precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale obbligo deve essere adempiuto nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Dalla redazione

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