Articolo abrogato dalla L.R. 30/12/2020, n. 35, così recitava:

"Art. 32 - (Tutela delle acque destinate a uso umano)

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nell'accordo del 12 dicembre 2002, nelle more della predisposizione del piano regionale di tutela delle acque, le AUSL, tramite il Servizio d'igiene, alimenti e nutrizione (SIAN), in collaborazione con gli uffici tecnici comunali territorialmente competenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, provvedono a effettuare sopralluoghi con esami analitici e verifiche ispettive presso gli impianti di captazione delle acque destinate a uso umano per verificare la salubrità dell'acqua distribuita e la conformità delle opere di captazione alla normativa vigente.

1 bis. Per gli impianti di acquedotto, comprese le opere di captazione, esistenti alla data di entrata in vigore dell'accordo del 12 dicembre 2002 stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, il Servizio d'igiene, alimenti e nutrizione (SIAN) dell'Azienda unitaria sanitaria locale (AUSL) competente territorialmente, ai fini del rilascio del "giudizio di qualità e d'idoneità d'uso", accerta che la qualità delle acque sia conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per l'uso potabile e qualora accerti inosservanze della zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto le segnala al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più comuni, prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, entro il quale adeguare le zone alla normativa vigente. Nel caso in cui il SIAN accerti che la qualità delle acque sia conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per l'uso potabile e inosservanze della zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto non sanabili propone la chiusura della captazione al Sindaco territorialmente competente o al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più comuni. Il Sindaco e/o il Presidente della Giunta, sentita l'Autorità d'ambito in merito a eventuali pregiudizi agli standard di qualità dei servizi forniti all'utenza interessata, dispone la sostituzione della captazione prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo del 12 dicembre 2002 sopra citato; diversamente, in presenza di pregiudizi all'utenza, ne dispone la chiusura.

2. Per gli impianti di acquedotto, comprese le opere di captazione, per le quali non si applica il comma precedente, il SIAN dell'AUSL competente territorialmente, ai fini del rilascio del "giudizio di qualità e d'idoneità d'uso", accerta che la qualità delle acque sia conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per l'uso potabile e la conformità della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto alla normativa vigente. Qualora accerti inosservanze della zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto le segnala al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più Comuni, prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, entro il quale adeguare le zone alla normativa vigente o provvedere a sostituire la captazione.

2 bis. Il SIAN ove accerti, nei casi previsti ai commi 1 bis e 2, la non ottemperanza del titolare della concessione della captazione a quanto prescritto inoltra richiesta di chiusura al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più Comuni.

2 ter. A seguito dell'ordinanza di chiusura della captazione la Regione provvede a revocare la relativa concessione a derivare.

2 quater. I provvedimenti di revoca delle concessioni a derivare emanati in difformità alla presente normativa s'intendono annullati."

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