Articolo abrogato dalla L.R. 17/11/2016, n. 23.

L’articolo 4 così recitava:

“Art. 4. - (Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sui lavori di coltivazione e di recupero ambientale è attuata nei modi previsti dall'articolo 19 della I.r. 69/1978.

2. La violazione della prescrizione autorizzativa di utilizzazione del materiale esclusivamente per le esigenze di esecuzione dell'opera pubblica comporta, oltre alla decadenza dell'autorizzazione e all'obbligo della risistemazione dei luoghi, il pagamento della sanzione pecuniaria pari al valore commerciale del materiale estratto, rilevato dai listini prezzi della Camera di Commercio competente e, comunque, non inferiore a lire 5 milioni.

3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni si osservano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”

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