Articolo abrogato dalla L.R. 17/11/2016, n. 23.

L’articolo 1 così recitava:

“Art. 1. - (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Al fine di contemperare le esigenze connesse alla realizzazione di opere pubbliche inserite in accordi Stato-Regioni, oggetto di finanziamento, con la disciplina dell'attività di cava, la presente legge detta norme in parziale deroga alla normativa vigente e transitorie, ove non diversamente specificato dalle disposizioni della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), per la coltivazione di cave di prestito funzionali al reperimento di materiali necessari all'esecuzione di tali opere pubbliche.

2. Il proponente l'opera è tenuto a presentare il Piano di reperimento dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione della stessa; il Piano è approvato in Conferenza dei servizi contestualmente al progetto esecutivo.

3. Il Piano deve ottimizzare l’uso delle risorse garantendo il fabbisogno richiesto prioritariamente con il massimo utilizzo di sfridi derivanti dall’attività estrattiva, del materiale di riciclo ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), nonché dei materiali, purché compatibili con il corretto uso delle risorse, derivanti da interventi di ripristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d’acqua, conseguenti a calamità naturali, o diretti a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previsti in appositi piani di intervento approvati ai sensi delle vigenti leggi. Il Piano, inoltre, deve ottimizzare l’uso delle risorse garantendo il fabbisogno richiesto con l’utilizzo di materiali disponibili presso cave già autorizzate ai sensi della l.r. 69/1978 o da siti estrattivi autorizzati ai sensi della presente legge nei territori limitrofi all’opera, a una distanza compresa nei quaranta chilometri dal luogo di utilizzo dei materiali.

4. La Giunta regionale predispone entro tre mesi dall'approvazione della legge, il censimento dei siti dai quali prelevare i materiali di cui al comma 3. Tale censimento è aggiornato ogni anno.”

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