Articolo modificato dall'art. 96, comma 2, della L.R. 17/12/2018, n. 19 e, successivamente, sostituito dall'art. 24, comma 1, della L.R. 17/12/2018, n. 20.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 73 della L.R. 29/05/2020, n. 13, l'importo massimo previsto per i contributi di cui al presente articolo, è elevato a euro 35.000,00 solo per le richieste presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge, erogati secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge. I programmi di finanziamento già avviati si concludono con le modalità previgenti all'entrata in vigore della L.R. 13/2020.

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