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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 21 così recitava:
“Art. 21. (Sanzioni)
1. Chiunque compie atto di coltivazione di cave o torbiere in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di venti volte e massima di cento volte la tariffa del diritto di escavazione vigente riferita al volume di materiale estratto e, comunque, non inferiore a euro 10.000,00. L’amministrazione competente per il rilascio dell’autorizzazione dispone in via accessoria la cessazione dell’attività eseguita in assenza di autorizzazione.
2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. Nel caso in cui l’inosservanza delle prescrizioni abbia determinato una maggiore quantità di materiale estratto o lo scavo di materiale in difformità dall’estensione o dalla profondità massima consentite, è applicata la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, ridotta del 50%.
3. Per le violazioni di cui al comma 2, l’organo competente per il rilascio dell’autorizzazione, ove possibile, ordina al trasgressore di uniformarsi alle prescrizioni violate entro i termini di cui all’articolo 17, comma primo, lettera c). Decorso il termine assegnato, se l’interessato non si è uniformato, l’organo competente provvede alla dichiarazione di decadenza prevista dal medesimo articolo.
4. L’irrogazione delle sanzioni spetta all’amministrazione regionale e comunale competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, che introita i relativi proventi.
5. Fermo restando l’ulteriore risarcimento del danno, per le violazioni di cui al comma 1, è comunque fatto obbligo al trasgressore di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le prescrizioni e i termini stabiliti dall’organo competente per il rilascio dell’autorizzazione, che in caso di inerzia provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente.
6. Nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 20, è comminata una sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
7. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”
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