N28 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 17/11/2016, n. 23.

L’articolo 9 così recitava:

“Art. 9. - (Subingresso nella coltivazione)

1. L'autorizzazione ha natura personale.

2. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o mortis-causa a titolo particolare, l'avente causa dovrà chiedere all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione, entro il termine di 30 giorni dall'atto di trasferimento, di subentrare nella titolarità della medesima.

3. L’organo competente provvede autonomamente, previo accertamento dei requisiti morali e delle capacità tecniche ed economiche del subentrante, verificando la documentazione allegata all’istanza e la garanzia di cui all’articolo 7, comma 3.

4. Il subentrante per atto tra vivi, dal momento del trasferimento, è soggetto, in solido con il precedente titolare, sino all'emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.

5. Nel caso di successione nel diritto sul giacimento a titolo di eredità, l'autorizzazione è trasferita con provvedimento dell'Amministrazione competente agli eredi che ne facciano domanda entro 6 mesi dall'apertura della successione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge, ed alla nomina, con la maggioranza indicata nell'art. 1105 Codice Civile, di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'Amministrazione e con i terzi.”

Dalla redazione