Articolo abrogato dalla L.R. 23/02/2004, n. 3. L’articolo 9 così recitava:

“Art. 9 - Unione di Comuni

1. I Comuni interessati a costituire tra loro una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi possono richiedere alla Regione, fornendo ad essa i dati necessari, l'effettuazione di una indagine conoscitiva mirata a rilevare la situazione esistente e l'elaborazione di un progetto riorganizzativo delle loro realtà.

2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione di Comuni, disciplinata dall'art. 26 della legge n. 142 del 1990, non appena esecutivi, vengono trasmessi alla Giunta Regionale.

3. Le unioni di Comuni possono presentare alla Regione richieste di contributi aggiuntivi a quelli previsti per i singoli Comuni. I contributi richiesti vengono assegnati dalla Regione sulla base di specifici e finalizzati piani di settore, in relazione alla motivazione della richiesta di contributo raffrontata alla situazione gestionale e patrimoniale degli Enti interessati ed in relazione alla fascia demografica di appartenenza dei singoli Comuni ed al numero di Comuni che ha partecipato all'unione.

4. Nel caso di erogazione di contributi aggiuntivi, la Giunta Regionale predispone un disegno di legge per la costituzione in Comune dell'unione alla scadenza del decimo anno della costituzione dell'unione stessa, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine.”

Dalla redazione