Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 15 - (Modifiche alla l.r. 14/1998)

1. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 R (Nuove norme per la disciplina delle sostanze minerali di cava), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”), sono conferite alla Provincia di Sondrio, per quanto territorialmente di competenza, le funzioni esercitate dalla Regione in materia di sostanze minerali di cava, di cui agli articoli 28, comma 5, 35, comma 4, 36, comma 3, primo periodo, e 39, comma 1, della presente legge.

1 ter. La Regione conclude i procedimenti di cui al comma 1 bis pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2015 – Ambiti economico, sociale e territoriale).»;

b) dopo l’articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8 bis (Approvazione del piano delle cave della Provincia di Sondrio in attuazione dell’articolo 5, comma 4, lettera a), della l.r. 19/2015)

1. In deroga a quanto previsto all’articolo 8 e in attuazione dell’articolo 5, comma 4, lettera a), della l.r. 19/2015, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla ricezione della proposta di piano della Provincia di Sondrio, verifica la conformità del piano alla presente legge e la sua compatibilità con gli atti di programmazione e di pianificazione regionale, garantendo comunque il confronto con la stessa provincia.

2. Il consiglio provinciale di Sondrio approva il piano entro centoventi giorni dalla deliberazione della Giunta regionale relativa alla verifica di cui al comma 1, recependo gli esiti della verifica stessa e apportando, ove necessario, integrazioni e modifiche al piano.

3. Il piano delle cave della provincia di Sondrio può essere approvato anche per singolo settore merceologico, indipendentemente dagli altri settori, con le procedure previste ai commi 1 e 2.

4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, le variazioni, le modificazioni o le revisioni del piano delle cave della provincia di Sondrio sono approvate dalla provincia con le procedure di cui al presente articolo.

5. Il piano delle cave approvato dalla provincia di Sondrio ha efficacia ai sensi dell’articolo 10, commi 2, 3 e 4.»;

c) dopo il comma 4 dell’articolo 10 sono aggiunti i seguenti:

«4 bis. Fatti salvi la sospensione dell’efficacia dei piani di cui alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 27 (Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell’Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava) e l’espletamento delle procedure di valutazione d’impatto ambientale sui singoli progetti di ATE, l’efficacia dei piani delle cave cessa con l’esecutività dei nuovi piani.

4 ter. Il comma 4 bis si applica, nelle more dell’esecutività dei nuovi piani, anche ai piani per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale), siano già decorsi i termini di validità di cui al comma 4.

4 quater. L’efficacia dei piani delle cave cessa comunque allo scadere del terzo anno dalla data di scadenza di validità dei piani stessi.»;

d) dopo il comma 1 dell’articolo 39 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Nel caso di cave cessate interamente ricadenti in ambiti di parco o di riserva, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione della convenzione di cui all’articolo 15, stipulata tra il richiedente e l’ente gestore del parco o della riserva; il contributo di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), è versato nella misura del 30 per cento all’ente gestore del parco o della riserva ed il restante 70 per cento al comune o ai comuni interessati.».”

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