Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 2 - (Modifiche alla l.r. 31/2008 e alla l.r. 24/2006)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 R (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

Omissis

c) al comma 6 bis dell’articolo 50 le parole «, salvo diversa indicazione motivata dei piani stessi» sono soppresse;

d) dopo il comma 5 dell’articolo 61 è inserito il seguente:

«5.1 L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 45, comma 10, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro.»;

Omissis

2. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 R (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 12 bis è abrogato;

b) il comma 14 bis dell’articolo 27 è abrogato.”

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