Comma abrogato dalla L.R. 01/10/2014, n. 26. Il comma 2 dell’articolo 4 così recitava: “2. Alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia), è apportata la seguente modifica:

a) il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Istituto per il credito sportivo una convenzione per la costituzione di un fondo regionale finalizzato alla concessione di mutui agevolati per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i destinatari, i termini, le modalità di accesso al fondo, l'entità dell'aiuto, le procedure e le modalità di valutazione delle domande, nonché tutti gli ulteriori elementi necessari per l'attività del fondo.".”

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino