Articolo abrogato dalla L.R. 04/12/2018, n. 17, così recitava:

“Art. 4 - Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale che svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) raccolta di dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi innovativi finalizzati anche a favorire lo sviluppo delle produzioni locali;

b) verifica con cadenza annuale dei requisiti essenziali, monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e delle azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale, al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

c) promozione di studi e ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e del loro inserimento nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona;

d) promozione delle attività e delle azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;

e) elaborazione e pubblicazione di materiale informativo;

f) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e sviluppo rurale;

g) proposizione di linee guida regionali e relativi aggiornamenti in tema di agricoltura sociale.

2. L'Osservatorio è costituito entro sessanta giorni dall'inizio della legislatura e dura in carica per la durata della legislatura stessa.

3. L'Osservatorio, i cui componenti sono designati con deliberazione della Giunta regionale, è composto da:

a) gli assessori regionali all'agricoltura, ai servizi sociali, alla sanità e al lavoro, che assicurano le funzioni di presidenza;

b) i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, servizi sociali, sanità e lavoro o loro delegati;

c) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) sei rappresentanti degli imprenditori agricoli e delle realtà associate di cui all'articolo 2, comma 1, individuati nell'ambito degli operatori già attivi sul territorio nel settore dell'agricoltura sociale;

e) due rappresentanti delle Associazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo maggiormente rappresentative;

f) sei rappresentanti delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) esperti in materia di tutela minori, età evolutiva, area disabilità, anziani, salute mentale, tossicodipendenze, designati d'intesa fra le ATS lombarde;

g) due rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), sezione della Lombardia.

4. Le funzioni di segreteria sono affidate alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

5. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è gratuita.”

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